dies a quo nell’ipotesi di vendita con riservato dominio


 

art. 1523, c.c.


Nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

                       

E analogamente l’…

 


 

art. 8, c. 8, L. 26.05.1965, n. 590

 

… dispone che:

 

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e` differito il trasferimento della proprieta` e` sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

 

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralita` di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non puo` essere esercitata che da tutti congiuntamente.

 

Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo` essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purche` la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacita` lavorativa delle loro famiglie.

 

Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

 

 

La legge dispone che prima del decorso di dieci anni dall’acquisto non è possibile né l’estinzione anticipata del mutuo, né la vendita del fondo agricolo.

 

Si tratta di stabilire se il divieto decennale decorra dalla data del contratto di acquisto con riserva di proprietà, oppure dalla data del trasferimento del fondo rustico all’acquirente per effetto dell’avvenuto versamento dell’ultima rata di prezzo.

 


 

CNN     08.03.2000, studio n. 2691

Cass.   09.10.1976, n. 3351, in Giur. agr. it., 1978, II, 101

Cass.   05.07.1983, n. 4513

Cass.   20.01.1986, n. 363

Cass.   14.12.1990, n. 11909, in Giur. agr. it., 1991, 407

c.m.      19.07.1965, n. 1661

c.m.      04.03.1972, n. 7708

 

La violazione della norma comporta la semplice decadenza dai benefici fiscali e finanziari.

 


 

Contra: Cass. 27.05.1992, n. 6377, in Diritto e giur. agr., 1992, II, pag. 598

 

La sanzione per la violazione dell'art. 28 non è la decadenza dai benefici ottenuti, bensì la nullità del negozio posto in essere.

 

Il divieto decennale decorre dalla data del contratto di acquisto con riserva di proprietà, e non dalla data del trasferimento del fondo rustico all’acquirente per effetto dell’avvenuto versamento dell’ultima rata di prezzo.

 


 

art.      28, L. 26.05.1965, n. 590

 

L’espressione "prima che siano decorsi dieci anni " significa "dieci anni dal contratto d’acquisto" e non "dieci anni dal momento in cui il soggetto è divenuto proprietario del bene": altrimenti, la norma non potrebbe trovare applicazione per il caso dell’estinzione anticipata del mutuo.

 


 

art.      28, L. 26.05.1965, n. 590

 

Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprieta` contadina e` elevato da cinque a dieci anni.

 

La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.

 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Poiché al momento dell’atto di acquisto, ancorché con patto di riservato dominio, l’acquirente entra in rapporto possessorio col fondo agricolo, e lo utilizza come coltivatore diretto, questo rapporto di possesso qualificato col bene deve durare, dal momento in cui inizia (cioè dalla data dell’atto di acquisto), per almeno dieci anni.

 

Per dieci dall’atto di acquisto il bene non si può rivendere, pena la decadenza dai benefici, neppure come bene altrui.

 

E per lo stesso periodo il bene non si può riscattare, perché col riscatto l’acquirente diventerebbe pieno proprietario e potrebbe immediatamente speculare con stipule sul bene.

 

La trasgressione della norma comporta la decadenza dalle agevolazioni finanziarie e tributarie, volendosi evitare:

che una concessa agevolazione sia deturpata da un atto speculativo;

che l’interessato, rivendendo il bene nel decennio dall’atto di acquisto, indirettamente dimostri di non avere avuto necessità delle agevolazioni lucrate, perché l’atto speculativo sostanzialmente cancella queste ultime.